Diritto

Cognome paterno: per la Consulta è retaggio di una concezione patriarcale

Il cognome costituisce l’essenza dell’identità di una persona e ne denota l’appartenenza ad una famiglia. Permette quindi ad un soggetto di riconoscersi e di essere riconosciuto.

La Corte Costituzionale è intervenuta nuovamente sul sistema di attribuzione del cognome ai figli dopo la sua storica pronuncia n. 286 del 2016. Con questa sentenza aveva riconosciuto la possibilità di aggiungere al cognome paterno anche quello materno per i figli nati nel matrimonio. La Corte Costituzionale, questa volta, ha messo in discussione la norma del Codice Civile che disciplina il sistema di attribuzione del cognome per i figli nati fuori dal matrimonio cioè l’articolo 262 comma 1. In particolare ritiene tale norma incostituzionale perché in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del solo cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. Per la Consulta è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia. Nonostante i ripetuti solleciti, il legislatore non è ancora intervenuto per porre rimedio alla disparità tra genitori.

La norma incriminata

L’articolo 262 comma 1 del Codice Civile stabilisce che il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto e se entrambi lo hanno riconosciuto contemporaneamente, il figlio assume il cognome paterno.

La vicenda

La vicenda è nata dal Tribunale di Bolzano che era stato adito per ottenere la modifica dell’atto di nascita di una bambina. I genitori non uniti in matrimonio avevano concordemente  deciso di attribuirle il solo cognome materno. Tuttavia, tale volontà di entrambi i genitori è preclusa dall’articolo 262 comma 1 c.c. Così il Tribunale di Bolzano, il 14 gennaio scorso, ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 262 comma 1 c.c. nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere il solo cognome materno al figlio nato fuori dal matrimonio. In assenza di un intervento del legislatore, la Corte Costituzionale ha reputato opportuno che per risolvere la questione sollevata dal Tribunale di Bolzano deve prima decidere se l’automatica attribuzione del cognome paterno sia legittima. Questione che ritiene pregiudiziale. Dunque con ordinanza n. 18/2021 la Consulta ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 262 comma 1 c.c. Nell’attesa delle motivazioni dei giudici è possibile constatare che il dogma del patronimico si stia pian piano scardinando dal nostro ordinamento.

Le norme violate

Secondo la Corte Costituzionale, l’art. 262 comma 1 c.c. si pone in contrasto con le seguenti norme:

La Corte Costituzionale come giudice a quo. A proposito del diritto al cognome paterno e materno: il commento del Professore Frezza

La Corte giunge a questa soluzione dopo avere, nel corso degli ultimi anni, in più di un’occasione invitato il legislatore italiano a superare la secolare prevalenza dell’attribuzione al figlio del cognome paterno, in difetto di accordo dei genitori e nel caso di prole nata al di fuori del matrimonio. Si tratta del superamento di una logica decisamente tribale. Se il principio di diritto emergente appare, dunque, adeguato e ragionevole, peculiare è, invece, la necessità che la Corte si veda costretta ad atteggiarsi quale giudice a quo nei confronti di sé stessa, nel silenzio di un legislatore incapace di intervenire su questioni attinenti al valore dell’identità della persona.

Miriam Martoriello

Siciliana dal cognome napoletano ma romana d’adozione, viaggiatrice e curiosa delle bellezze del mondo. Studentessa di Giurisprudenza, amante della natura, della letteratura, della musica e del teatro, accumulatrice seriale di libri. Credo fortemente nella corretta informazione come strumento per combattere l’ignoranza.

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